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Edifici tipici DCC 86 2008 
Data: 23.02.2010
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Categoria: Carta edifici tipici

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10/05 2011

Elenco dei fabbricati e relativa categoria DCC 86_2008 e siccessive modifiche



REGOLAMENTO ED ELENCO ADOTTATO CON D.C.C. n° 86 del 10/11/2008 e SUCCESSIVA MODIFICA D.C.C. n° 22 del 29/04/2011

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DEL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TIPICITA’ DEI BENI INDIVIDUI SPARSI NEL TERRITORIO.


Articolo 1

BENI INDIVIDUI

Per tutti gli edifici rientranti all’interno della categoria Beni Individui, gli interventi e le destinazioni d’uso sono regolamentati nel presente capitoli.

Le domande di concessione ed autorizzazione devono essere accompagnate da una sintetica relazione storico-documentale contenente anche i criteri di intervento , dal rilievo dello stato esistente , esteso all’intera area di pertinenza ed agli annessi dell'edificio principale, e da disegni con rapporto minimo 1:50.

In particolare, il rilievo deve evidenziare eventuali aggiunte o modifiche non coerenti con i caratteri strutturali, distributivi e stilistici dell’edificio.

I disegni devono comprendere:

  • le piante di tutti i piani e delle coperture;
  • le sezioni, longitudinali e trasversali, passanti per il corpo scala, con dettagli utili alla descrizione delle strutture, degli apparecchi murari, dei materiali e delle finiture;
  • i prospetti di tutte le fronti con i relativi particolari costruttivi dei paramenti murari e delle opere in ferro ed in legno;
  • una documentazione fotografica di tutti i fronti, dei dettagli stilistici e costruttivi – esterni ed interni - nonché dell’area di pertinenza;
  • presentazione di una scheda attestante le caratteristiche tipologiche del fabbricato, riconducibili al repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale, come definito nel DGR. 420/2007.

Negli elaborati di progetto devono, tra l’altro, essere indicati in modo esauriente gli interventi strutturali, tecnologici e di restauro programmati, nonchè le finiture e i materiali che verranno impiegati per l’edificio e per le eventuali sistemazioni esterne ivi comprese le piantumazioni.

Tutti gli interventi devono assicurare la conservazione ed il restauro degli elementi edilizi aventi valore storico-artistico e architettonico-decorativo, con particolare riguardo ai tetti, alle scale esterne, alle strutture orizzontali e verticali, alle murature faccia vista, alle finestre.

In particolare :

non è consentita:

  • l’interruzione delle falde di copertura.
  • la modifica alle linee di colmo che devono rimanere unitarie.
  • la modificazione delle caratteristiche degli sporti di gronda.

nei limiti suddetti sono ammessi interventi di riordino delle falde di copertura;

nei casi di rifacimento dei tetti, al fine di consentire la realizzazione di un cordolo strutturale, è ammessa:

  • la loro sopraelevazione, in eguale misura in gronda e al colmo, fino al raggiungimento di una distanza max. di cm. 30 misurata, sul filo esterno della facciata dell’edificio, tra l’intradosso dell’architrave della finestra più alta dell’ultimo piano e l’intradosso degli zampini.
  • l’aumento di volumetria derivante da tale sopraelevazione non è computata come volume urbanistico qualora non vi sia incremento delle superfici abitabili

non è consentita la messa in opera di infissi in alluminio, di doppi serramenti realizzati a filo esterno delle murature e di avvolgibili.

I portoncini d’ingresso e tutte le altre porte presenti sui prospetti devono essere in legno, richiamandosi alle tipologie originarie;

devono essere salvaguardate le sistemazioni naturali del terreno, gli eventuali giardini, orti, aie, viali alberati, ecc. nonchè le specie arboree di pregio esistenti.

è vietata la realizzazione di pavimentazioni esterne con l’uso di asfaltature e di battuti di cemento;

ammesso l’uso di pavimentazioni lapidee o in mattoni per marciapiedi e per viali e vialetti;

Si richiama, inoltre come parte integrante e sostanziale del presente regolamento, quanto sancisce il DGR 420/2007.

Articolo 2

ACRONOMI

ET: Identificativo edificio tipico;

1,…,100: Progressione numerica identificativa dell’edificio tipico;

A,…,E: Tipologia d’intervento ammesso;

ET_1A: Identificativo edificio tipico con la classificazione alfa-numerica che stabilisce il numero progressivo e la categoria d’intervento ammessa

Articolo 3

INTERVENTI AMMESSI E CATEGORIE D’INTERVENTO AMMESSE

CATEGORIA A

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono ammessi soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo che assicurano la conservazione dell’impianto originale e di tutti i suoi elementi tipologici, formali, strutturali e di finitura, nonché degli spazi aperti quali corti, chiostri, orti, giardini, ecc. a loro strettamente connessi. E’ ammesso, con concessione edilizia, il ripristino filologico delle parti eventualmente mancanti e l’eliminazione delle “Superfetazioni”.

E’ consentito l’inserimento d’impianti tecnologici e igienico-sanitari.

CATEGORIA B

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, AMPLIAMENTO DA REALIZZARSI ENTRO 30 m DAL FABBRICATO PRINCIPALE

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono ammessi soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo che assicurano la conservazione dell’impianto originale e di tutti i suoi elementi tipologici, formali, strutturali e di finitura, nonchè degli spazi aperti quali corti, chiostri, orti, giardini, ecc. ad essi strettamente connessi. E’ ammesso, con concessione edilizia, il ripristino filologico delle parti eventualmente mancanti e la eliminazione delle “Superfetazioni” . E’ ammessa la possibilità di ampliare l’immobile, come definito dall’articolo 35 L.R. 11/05

E’ consentito l’inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari.

CATEGORIA C

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MODIFICA DELLA SAGOMA, SENZA POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO

Interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche esterne degli edifici.

CATEGORIA D

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MODIFICA DELLA SAGOMA, AMPLIAMENTO DA REALIZZARSI ENTRO 30 m DAL FABBRICATO PRINCIPALE

Interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche esterne degli edifici.

La realizzazione dell’ ampliamento deve attenersi alle caratteristiche tipologiche degli edifici rurali e della presistenza del quale ne costituisce l’ampliamento.

CATEGORIA E

FABBRICATI PARZIALMENTE DIRUTI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

CATEGORA E1

edifici parzialmente distrutti di cui si non può testimoniare l’esistenza di un fabbricato abitativo – restauro e risanamento conservativo senza possibilità di ampliamento.

Nel caso in cui lo stato della preesistenza non presenti chiari e inequivocabili caratteri distintivi che possano ricondurre la destinazione in atto alla civile abitazione è consentita la ricostruzione del manufatto con le stesse caratteristiche costruttive, tecniche e formali escludendo la possibilità di ampliamento.

CATEGORIA E2

edifici parzialmente distrutti di cui si può testimoniare l’esistenza di un fabbricato abitativo - restauro e risanamento conservativo con possibilità di ampliamento.

Nel caso in cui lo stato della preesistenza presenti chiari e inequivocabili caratteri distintivi che possano ricondurre la destinazione in atto alla civile abitazione è consentita la ricostruzione del manufatto con le stesse caratteristiche costruttive, tecniche e formali con la possibilità di ampliamento da realizzarsi entro i 30 ml dal fabbricato principale.

In ogni caso gli interventi di ripristino del manufatto con il riconoscimento della volumetria da parte dell’ufficio tecnico è consentita previa presentazione della seguente documentazione, integrativa a quella di carattere generale:

Estratti planimetrici catastali storici;

Fotografie storiche attestanti la consistenza volumetrica;

Ricerche storico-artistica dell’immobile che definiscano anche  la destinazione d’uso dell’immobile;

Rilievo planoaltimetrico dettagliato dello stato attuale dei luoghi;

Fotografie dello stato attuale attestante lo stato del manufatto;


Allegato 2

Elenco dei fabbricati “tipici” e relative categorie

 

Edificio

Foglio

Particella

Categoria

1

1

9

B

 

 

 

 

2

2

3

B

3

2

16

A

4

2

24

B

5

2

28

C *

6

2

33

C

7

2

42

A

 

 

 

 

8

3

41

A

9

3

49

B

 

 

 

 

10

4

37

A

 

 

 

 

11

5

17

B

12

5

29

E2

 

 

 

 

13

7

6

B

 

 

 

 

14

8

12

A

 

 

 

 

15

9

33

E1

16

9

21

A

17

9

26

B

18

9

33

E2

 

 

 

 

19

10

89

A

20

10

95

A

21

10

cancellato

22

10

102

A

23

10

cancellato

24

10

120

E1

 

 

 

 

25

11

48

A

 

 

 

 

26

13

30

A

27

13

103

A

 

 

 

 

28

14

9

A

29

14

19

A

30

14

40

D

31

14

46

D

32

14

69

E2

 

 

 

 

33

15

28

A

34

15

36

A

35

15

62

A

36

15

68

D

 

 

 

 

37

16

16

A

 

 

 

 

38

18

58

A

 

 

 

 

39

19

14

E2

40

19

15

E2

41

19

78

A

 

 

 

 

42

20

5

A

43

20

19

B

44

20

47

D

 

 

 

 

45

21

13

A

 

 

 

 

46

24

101

D

 

 

 

 

47

26

26

A

48

26

46

A

49

26

49

A

50

26

245-94

D

51

26

192

B

 

 

 

 

52

28

8

E1

53

28

27

E2

 

 

 

 

54

30

23

A

 

 

 

 

55

31

22

B

56

31

23

A

57

31

156

E2

 

 

 

 

58

32

11

A

59

32

40

A

 

 

 

 

60

33

102

A

61

33

106

A

62

33

108

A

 

 

 

 

63

34

58

B

 

 

 

 

64

35

17

B

65

35

58

A

66

35

60

D

67

35

96

A

 

 

 

 

68

36

33

B

69

36

41

B

70

36

82

A

71

36

92

A

 

 

 

 

72

37

4

B

73

37

20

A

74

37

98

A

 

 

 

 

75

38

51

A

76

38

52

A

 

 

 

 

77

39

30

A

78

39

32

A

79

39

33

A

80

39

105

B

 

 

 

 

81

43

7

A

82

42

70

A

 

 

 

 

83

43

20

B

84

43

41

A

 

 

 

 

85

44

8

A

86

44

17

B

87

44

62

A

88

44

63

A

89

44

64

A

 

 

 

 

90

45

12

A

91

45

27

A

92

45

39

A

93

45

50

B

94

45

64

D

95

45

98

A

 

 

 

 

96

47

14

A

97

47

70

B

98

47

72

A

99

47

75

B

 

 

 

 

100

49

18

B

 

 

 

 

101

51

4

B

102

51

18

A

103

51

19

A

104

51

27

A

105

51

36

E2

106

51

42

B

 

 

 

 

107

52

7

A

108

52

14

D

 

 

 

 

109

53

85

A

110

53

111

A

 

 

 

 

111

54

1

A

112

54

71

A

 Nota Bene:

Si intende che tutti gli altri edifici non riportati nel presente elenco sono da considerarsi “non censiti” e pertanto possono usufruire dell’ampliamento ai sensi del comma 1 dell’articolo 35 della L.R. 11/2005

* con DCC n° 71 del 15/11/2010 sono stati esclusi dalla classificazione gli annessi presenti nella particella 

 

 

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